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Statuto dell'Associazione Cuochi Lecco e Provincia


Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata: Associazione Cuochi Lecco e Provincia con sede in Valmadrera, Via 1° Maggio N°8.


Articolo 2

L’Associazione non ha scopo di lucro, è retta dalle norme dello statuto e, per quanto non in esso non contemplato, dalle norme dal Codice Civile per le associazioni.

Articolo 3

E’ un organismo avente carattere apolitico e apartitico
L’associazione si propone:

- di raccogliere ed unificare, intorno ad essa, i cuochi ed i giovani delle scuole alberghiere in genere per dare vita ad uno spirito unitario di categoria al fine di raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale di creare con ogni mezzo, occasione ed incontri, di dibattiti sui problemi della categoria, con riunioni, assemblee e congressi ,locali, nazionali e internazionali, sia direttamente, sia tramite la stampa e le pubbliche manifestazioni, alla qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi di informazione e di competenza gia esistenti approfondire le conoscenze tecniche del settore di cucina ed alberghiero, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi ed alle necessità nazionali ed internazionali evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi, premi e simili, l’attività meritoria dei cuochi, le loro capacità ed il loro spirito di iniziativa, vivificando cosi l’associazione,al fine di far meglio conoscere in quale misura essa attribuisce allo sviluppo turistico ed alla fama della nostra cucina nel mondo.
- istituire corsi di addestramento e perfezionamento e prestare la sua assistenza alle scuole alberghiere in genere,al fine di diffondere maggiormente la conoscenza specifica del settore; curare la stampa e la diffusione di materiale professionale attraverso la pubblicazione di guide, depliant ecc.; compiere tutte le operazioni finanziarie immobiliari e mobiliari comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.


Articolo 4

I soci si suddividono in: Effettivi, Allievi e Benemeriti.

- Possono essere soci effettivi tutti coloro che esercitano o hanno esercitato la professione del cuoco come prima attività lavorativa.

- Possono essere soci allievi tutti gli iscritti delle scuole alberghier di ogni ordine e grado. I soci allievi possono partecipare alle attività sociali della associazione; gli stessi non sono ammessi ad alcuna partecipazione attiva nell’amministrazione dell’associazione, possono peraltro partecipare come uditori, con possibilità di intervenire ai dibattiti nelle riunioni dei soci.

- Possono essere soci benemeriti tutti coloro che per particolare sensibilità contribuiscono all’attività dell’associazione; i soci benemeriti non sono ammessi ad alcuna attività amministrativa ma possono partecipare come uditori alle riunioni dell’associazione.


Articolo 5

Per diventare soci occorre presentare domanda scritta o verbale al comitato Direttivo, il quale deciderà in merito senza obbligo di motivazione. Con la predetta domanda l’aspirante si deve impegnare ad accettare le norme del Presente statuto, le finalità dell’Associazione nonché a prestare se richiesto, la sua opera per il raggiungimento degli scopi sociali.


Articolo 6

La qualità di associato è personale e non è trasferibile né per atto tra vivi ne per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e, in caso di dimissione, recesso, esclusione o morte, essi non possono pretendere alcunché dalla Associazione, ne pretendere la restituzione dei contributi versati.


Articolo 7

La qualità di associato si perde per dimissioni, morte, per recesso ovvero per esclusione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con la maggioranza dei due terzi per i seguenti motivi: inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo nell’ambito della specifica competenza per ciascun organo; gravi inadempienze dell’associato che risultino in contrasto con gli scopi perseguiti dall’Associazione.


Articolo 8

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea degli associati effettivi
b) il Comitato Direttivo


Articolo 9

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

a) L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, su invito del comitato Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno degli associati effettivi o mediante affissione in bacheca, esposta al pubblico, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

b) Si riunisce in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci effettivi o quando il comitato direttivo lo ritenga necessario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione,con la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nell’ambito della Provincia di Lecco.


Articolo 10

L’Assemblea delibera sul programma annuale dell’attività sociale, sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e su quanto altro demandato ad essa per legge o per statuto.


Articolo 11

Hanno diritto al voto in Assemblea gli associati effettivi, iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea in forza di delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di un altro associato.


Articolo 12

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal vice Presidente; in assenza o impossibilità anche da parte di questo ultimo, da un associato effettivo eletto dai convenuti. Il Presidente nomina, se necessario, due scrutatori. Spetta inoltre al Presidente il potere di verificare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto la regolarità dei voti espressi.


Articolo 13

Il Comitato Direttivo è composto da sette a quindici membri ed elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico è gratuito. I primi membri del Comitato Direttivo vengono eletti nell’atto costitutivo.


Articolo 14

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione; da attuazione al programma annuale approvato dall’Assemblea, raccoglie le proposte provenienti dalla stessa rendendo annualmente conto della gestione finanziaria e delle attività svolte; stabilisce altresì annualmente e con parere insindacabile le modalità concrete di svolgimento e di realizzazione delle attività dell’Associazione.


Articolo 15

Il Comitato Direttivo viene riunito, su iniziativa del Presidente, mediante convocazione, anche verbale, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Anche in mancanza di convocazione saranno considerate valide le riunioni alle quali partecipino tutti i componenti. Il Comitato Direttivo, riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Articolo 16

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.


Articolo 17

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote associative, dagli ulteriori contributi degli associati o di terzi, dai beni acquistati con detti contributi o ricevuti in donazione.


Articolo 18

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il comitato Direttivo sottopone all’Assemblea il relativo rendiconto.


Articolo 19

La durata della Associazione è fissata fino al 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati effettivi.


Articolo 20

Per apportare midifiche od integrazioni al presente statuto occorrerà una deliberazione assembleare adottata con la presenza ed il voto di almeno il 51% degli associati effettivi.


Firmato:
Castelli Ferruccio, Achler Paolo, Famularo Felice, Amati Domenico, Albani Alberto, Galbiati Ettore, Cavalli Davide Davide Antonio, Cantoni Giovanni, Venuti Massimo, Ottaviano Anselmo Nuzzo.