Statuto dell'Associazione Cuochi Lecco e Provincia
Articolo 1
E' costituita un'associazione denominata:
Associazione Cuochi Lecco e Provincia con sede 
in Valmadrera, Via 1° Maggio N°8.
Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro, è 
retta dalle norme dello statuto e, per quanto 
non in esso non contemplato, dalle norme dal Codice 
Civile per le associazioni.
Articolo 3
E’ un organismo avente carattere apolitico 
e apartitico 
L’associazione si propone:
- di raccogliere ed unificare, intorno ad essa, 
i cuochi ed i giovani delle scuole alberghiere 
in genere per dare vita ad uno spirito unitario 
di categoria al fine di raggiungere un maggior 
prestigio ed una migliore condizione sociale di 
creare con ogni mezzo, occasione ed incontri, 
di dibattiti sui problemi della categoria, con 
riunioni, assemblee e congressi ,locali, nazionali 
e internazionali, sia direttamente, sia tramite 
la stampa e le pubbliche manifestazioni, alla 
qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi 
di informazione e di competenza gia esistenti 
approfondire le conoscenze tecniche del settore 
di cucina ed alberghiero, quale premessa di una 
qualificazione professionale che si adegui ai 
temi ed alle necessità nazionali ed internazionali 
evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi, 
premi e simili, l’attività meritoria 
dei cuochi, le loro capacità ed il loro 
spirito di iniziativa, vivificando cosi l’associazione,al 
fine di far meglio conoscere in quale misura essa 
attribuisce allo sviluppo turistico ed alla fama 
della nostra
cucina nel mondo.
- istituire corsi di addestramento e perfezionamento 
e prestare la sua assistenza alle scuole alberghiere 
in genere,al fine di diffondere maggiormente la 
conoscenza specifica del settore; curare la stampa 
e la diffusione di materiale professionale attraverso 
la pubblicazione di guide, depliant ecc.; compiere 
tutte le operazioni finanziarie immobiliari e 
mobiliari comunque necessarie al raggiungimento 
dello scopo sociale.
Articolo 4
I soci si suddividono in: Effettivi, Allievi e 
Benemeriti. 
- Possono essere soci effettivi tutti coloro che 
esercitano o hanno
esercitato la professione del cuoco come prima 
attività lavorativa. 
- Possono essere soci allievi tutti gli iscritti 
delle scuole alberghier
di ogni ordine e grado. I soci allievi possono 
partecipare alle attività
sociali della associazione; gli stessi non sono 
ammessi ad alcuna partecipazione attiva nell’amministrazione 
dell’associazione, possono peraltro
partecipare come uditori, con possibilità 
di intervenire ai
dibattiti nelle riunioni dei soci.
- Possono essere soci benemeriti tutti coloro 
che per particolare sensibilità contribuiscono 
all’attività dell’associazione; 
i soci benemeriti non sono ammessi ad alcuna attività 
amministrativa ma possono partecipare come uditori 
alle riunioni dell’associazione.
Articolo 5
Per diventare soci occorre presentare domanda 
scritta o verbale al comitato Direttivo, il quale 
deciderà in merito senza obbligo di motivazione. 
Con la predetta domanda l’aspirante si deve 
impegnare ad accettare le norme del Presente statuto, 
le finalità dell’Associazione nonché 
a prestare se richiesto, la sua opera per il raggiungimento 
degli scopi sociali.
Articolo 6
La qualità di associato è personale 
e non è trasferibile né per atto 
tra vivi ne per causa di morte. Gli associati 
ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo 
comune e, in caso di dimissione, recesso, esclusione 
o morte, essi non possono pretendere alcunché 
dalla Associazione, ne pretendere la restituzione 
dei contributi versati.
Articolo 7
La qualità di associato si perde per dimissioni, 
morte, per recesso ovvero per esclusione. L’esclusione 
è deliberata dal Comitato Direttivo con 
la maggioranza dei due terzi per i seguenti motivi: 
inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni 
adottate dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo 
nell’ambito della specifica competenza per 
ciascun organo; gravi inadempienze dell’associato 
che risultino in contrasto con gli scopi perseguiti 
dall’Associazione.
Articolo 8
Sono organi dell’associazione: 
a) l’Assemblea degli associati effettivi
b) il Comitato Direttivo
Articolo 9
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
a) L’assemblea si riunisce almeno una volta 
all’anno, entro il 30 aprile, su invito 
del comitato Direttivo mediante comunicazione 
scritta diretta a ciascuno degli associati effettivi 
o mediante affissione in bacheca, esposta al pubblico, 
dell’avviso di convocazione contenente l’ordine 
del giorno almeno quindici giorni prima di quello 
fissato per l’Assemblea.
b) Si riunisce in via straordinaria quando ne 
facciano richiesta almeno un terzo dei soci effettivi 
o quando il comitato direttivo lo ritenga necessario. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti 
e, in prima convocazione,con la metà degli 
associati. In seconda convocazione la deliberazione 
è valida qualunque sia il numero degli 
associati presenti. L’Assemblea potrà 
essere convocata anche al di fuori della sede 
sociale, purché nell’ambito della 
Provincia di Lecco.
Articolo 10
L’Assemblea delibera sul programma annuale 
dell’attività sociale, sul bilancio 
preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato 
Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo 
e su quanto altro demandato ad essa per legge 
o per statuto.
Articolo 11
Hanno diritto al voto in Assemblea gli associati 
effettivi, iscritti da almeno tre mesi ed in regola 
con il versamento della quota associativa annuale. 
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea 
in forza di delega scritta. Ciascun associato 
non può rappresentare più di un 
altro associato.
Articolo 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente 
del Comitato Direttivo o, in caso di sua mancanza 
o impedimento, dal vice Presidente; in assenza 
o impossibilità anche da parte di questo 
ultimo, da un associato effettivo eletto dai convenuti. 
Il Presidente nomina, se necessario, due scrutatori. 
Spetta inoltre al Presidente il potere di verificare 
il diritto di intervento e la regolarità 
delle deleghe, nonché di stabilire le modalità 
di voto la regolarità dei voti espressi.
Articolo 13
Il Comitato Direttivo è composto da sette 
a quindici membri ed elegge nel proprio ambito 
un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. 
I membri del Comitato Direttivo durano in carica 
tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico 
è gratuito. I primi membri del Comitato 
Direttivo vengono eletti nell’atto costitutivo.
Articolo 14
Il Comitato Direttivo è investito dei più 
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
per la gestione dell’Associazione; da attuazione 
al programma annuale approvato dall’Assemblea, 
raccoglie le proposte provenienti dalla stessa 
rendendo annualmente conto della gestione finanziaria 
e delle attività svolte; stabilisce altresì 
annualmente e con parere insindacabile le modalità 
concrete di svolgimento e di realizzazione delle 
attività dell’Associazione.
Articolo 15
Il Comitato Direttivo viene riunito, su iniziativa 
del Presidente, mediante convocazione, anche verbale, 
almeno tre giorni prima di quello fissato per 
la riunione. Anche in mancanza di convocazione 
saranno considerate valide le riunioni alle quali 
partecipino tutti i componenti. Il Comitato Direttivo, 
riunito validamente con la presenza di due terzi 
dei suoi membri, delibera con il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti.
Articolo 16
La rappresentanza legale dell’Associazione 
spetta al Presidente del Comitato Direttivo e, 
in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
Articolo 17
Il patrimonio dell’Associazione è 
costituito: dalle quote associative, dagli ulteriori 
contributi degli associati o di terzi, dai beni 
acquistati con detti contributi o ricevuti in 
donazione.
Articolo 18
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 
di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura 
di ogni esercizio il comitato Direttivo sottopone 
all’Assemblea il relativo rendiconto.
Articolo 19
La durata della Associazione è fissata 
fino al 2050, ma potrà essere prorogata 
con deliberazione dell’Assemblea a maggioranza 
dei due terzi degli associati. Per deliberare 
lo scioglimento anticipato dell’Associazione 
nonché la devoluzione del patrimonio residuo 
occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati effettivi.
Articolo 20
Per apportare midifiche od integrazioni al presente 
statuto occorrerà una deliberazione assembleare 
adottata con la presenza ed il voto di almeno 
il 51% degli associati effettivi.
Firmato:
Castelli Ferruccio, Achler Paolo, Famularo Felice, 
Amati Domenico, Albani Alberto, Galbiati Ettore, 
Cavalli Davide Davide Antonio, Cantoni Giovanni, 
Venuti Massimo, Ottaviano Anselmo Nuzzo.